Due modi comuni in cui i produttori useranno le registrazioni sonore preesistenti sono quelli di sampling e remixing. L’Avvocato Giorgio Tramacere spiega come si gestisce clearance, repliche e tanto altro.
Il sampling è una frazione della registrazione sonora di un brano di un altro artista e usato come loop o arrangiamento in modo alternativo. Il campionamento pare sia tornato di moda grazie alla musica pop, lo si nota in Italia con Shiva e la sua “Auto blu”, presa da “Blue (Da Ba Dee)” degli Eiffel 65. Gué Pequeno la scorsa estate con “Montenapo” e i 2nd Roof ha usato un sample di “Gypsy Woman” di Crystal Waters. Ultimo è Fedez che ha preso “Children” di Robert Miles. In Italia il fenomeno si sta consacrando. Ma ci sono leggi ben precise in fatto di campionamenti. Ne abbiamo parlato con l’Avvocato Giorgio Tramacere.
Avvocato, perché è importante che un produttore sia consapevole delle conseguenze derivanti dall’utilizzo di un campione prelevato da altro brano?
“In linea generale chi scrive e produce musica dovrebbe sapere quali sono i diritti che gli spettano e quali, invece, sono i limiti delle proprie decisioni artistiche- produttive. Oggi, con la tecnologia digitale, è molto facile registrare ed estrarre dei frammenti audio da una registrazione fonografica altrui per inserirla nella propria registrazione. Questo era possibile anche prima dell’avvento dei campionatori – avvenuto nei primi anni 80 – ma era molto più difficile perché inserire con la tecnologia analogica un frammento o una porzione di un’altra registrazione, in un altro brano, necessitava di un lavoro lungo e laborioso. Si registrava analogicamente la porzione del pezzo da utilizzare su un nastro e poi lo si riversava su una traccia del registratore multipista, per poi inserirlo e amalgamarlo con le altre tracce di strumenti nella nuova produzione. Quando invece sono comparsi sul mercato i primi campionatori – che sono dispositivi elettronici (di solito dotati di tastiera) che permettono di registrare suoni in forma digitale e di riprodurli tali e quali con la semplice pressione su una tastiera – le possibilità di incorporare un frammento audio campionato in una nuova registrazione si sono moltiplicate e tutto è diventato più facile e immediato. La comparsa sul mercato dei primi campionatori (come ad esempio il CMI della Fairlight, l’Emulator e il Mirage) ha segnato un cambiamento radicale della musica e un cambiamento anche nel modo in cui si producono i brani. Campionare un suono di uno strumento è lecito, ma campionare una parte ritmica o armonica di un altro disco, per usarla in un’altra registrazione, è considerata un violazione dei diritti che spettano ai produttori della registrazione campionata e non è lecito utilizzarla, salvo espressa autorizzazione”.
È un argomento che interessa sicuro ai dj. Perché?
“Più che ai dj direi ai dj producer che lavorano in studio, quelli che producono musica, non quelli che la fanno ascoltare. Il produttore deve sempre tenere presente che da una produzione musicale derivano due distinte categorie di diritti spettanti ad altrettante categorie di soggetti: il diritto d’autore (che spetta solo agli autori e agli editori dell’opera dell’ingegno in sé) e i diritti c.d. connessi al diritto d’autore (che spettano ai titolari della registrazione fonografica di quell’opera e cioè, tra gli altri, ai produttori). Questa distinzione è molto importante. Un brano è sempre composto da un’idea immateriale, da un’opera dell’ingegno. Questa opera creata dall’autore è un bene immateriale ed astratto, che prende vita con la fissazione dell’idea su uno spartito. Lo stesso spartito può essere esteriorizzato e fissato su un master in svariati modi: lo posso suonare e registrare con un pianoforte, con un’arpa, con una band, con un’orchestra ecc. L’opera è sempre la medesima, ma le esteriorizzazioni e le fissazioni su un supporto (c.d. master) possono essere tantissime. L’autore sarà sempre lo stesso, cambia però il titolare della registrazione, cambia il produttore. Noi possiamo registrare e produrre in studio un brano dei Coldplay o di Ed Sheeran: gli autori dei brani rimarranno loro (e percepiranno sempre i loro diritti d’autore), ma i produttori saremo noi. In altre parole, noi saremo i proprietari del master della nuova registrazione e, quali produttori, saremo gli unici titolari di tutti i diritti connessi. Pertanto, se qualcuno campionasse una porzione di quella registrazione (senza il nostro consenso) per introdurla in un’altra registrazione, soltanto noi potremmo rivendicarne i diritti e inibirne l’utilizzo”.
Qual è la storia più singolare che hai vissuto dal vivo lavorando con i dj in studio?
“Ho avuto la fortuna di vivere, sia come produttore, sia come avvocato gli anni in cui i campionatori sono apparsi sul mercato e quando campionare porzioni di altri brani era diventata praticamente una consuetudine diffusa non soltanto in Italia. Mi ricordo sia delle discussioni che avevo con i dj, che pensavano soltanto a campionare, che dei contenziosi di cui mi sono occupato nell’interesse di alcuni produttori che avevano campionato brani preesistenti. All’epoca mi ricordo che un dj veniva in studio addirittura con i bauli pieni di vinili proprio per campionare. C’era sempre una lotta per lasciare i campioni riconoscibili perché c’era la convinzione che la riconoscibilità di quel groove o di quella porzione rubata fosse un valore aggiunto al prodotto finale. Si cercavano i contenziosi: ‘se ci faranno causa significa che il pezzo ha funzionato… poi vedremo’. Questa era la situazione negli anni ‘90”.
Solo nella musica elettronica si ruba ovunque e sempre? Nelle arti che non riguardano la musica?
“Non soltanto nella musica si verificano casi di usurpazione delle opere altrui e violazioni dei diritti, ma anche in altri settori quali ad esempio il cinema, il teatro, le arti figurative e la letteratura. In tutti questi settori sono soventi i casi in cui i titolari rivendicano i propri diritti e spesso i conseguenti contenziosi si risolvono in via stragiudiziale, con un accordo tra le parti con cui il soggetto che ha posto in essere la violazione cede parte dei diritti al titolare dell’opera originale”.
Puoi accennare di alcune cause che stai seguendo?
“In materia di violazione dei diritti del produttore mi sto occupando di un caso molto complesso che ha per oggetto il campionamento non autorizzato, da parte di un noto rapper statunitense di un’intera strofa di un brano pubblicato da una storica band progressive italiana degli anni 70. Il caso è particolare perché il rapper ha realizzato l’intero brano – dall’inizio alla fine – su campionamenti prelevati dal brano della band italiana, e dal fatto che dal semplice ascolto del brano è riconoscibile e ben definita la melodia e le parole del brano preesistente. In questo caso il rapper, oltre ad aver posto in essere una violazione dei diritti spettanti al produttore, ha violato altresì i diritti spettanti agli autori dell’opera originale. Pertanto, in questo caso sia il produttore che gli autori dell’opera originale stanno rivendicando i diritti sulla propria opera per ottenere il risarcimento dei danni”.
Come non incappare in violazioniper i campionamenti?
“Come dicevo prima, è fondamentale essere consapevoli che l’attività di campionamento ha sempre dei limiti. Bisogna tenere presente che in linea di massima, includere in una propria registrazione il campionamento non autorizzato di un’altra opera può costituire una violazione. Il principio è il seguente: qualsiasi uso non autorizzato di un campione preso da un’altra registrazione può costituire una violazione e una lesione dei diritti del produttore di quel fonogramma (registrazione). Per questo motivo, coloro che intendono inserire un sample di un brano nella propria registrazione richiedono, di norma, uno specifico consenso preventivo al titolare della registrazione originale, stipulando con quest’ultimo un vero e proprio contratto di licenza per l’utilizzazione del frammento del master originale. Ho detto che “il campionamento non autorizzato di un’altra opera può costituire una violazione” perché, come ho sempre sostenuto, ritengo che il campionamento prelevato da altro fonogramma, non riconoscibile all’ascolto, perché editato in modo creativo, non possa mai costituire una lesione di tali diritti. Questo principio, che ho da sempre adottato e sostenuto, è stato confermato anche dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 29 luglio 2019 che, chiamata a pronunciarsi in materia, nel precisare che la riproduzione da parte di un utente di un campione sonoro, anche molto breve, prelevato da un altro fonogramma senza autorizzazione, costituisce una violazione dei diritti del produttore di tale fonogramma, ha espressamente statuito che l’utilizzo ‘in forma modificata e non riconoscibile all’ascolto in nuova opera’ non costituisce una lesione di tali diritti, anche in assenza del preventivo assenso da parte del produttore dell’opera originale. Quindi continuate a campionare, ma editate sempre per non rendere il campione facilmente riconoscibile”.